Per fanghi di depurazione si intendono i residui provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue di insediamenti civili e dal trattamento delle acque reflue urbane.
Questi fanghi, normalmente, vengono sparsi sui campi agricoli, consentendone la concimazione. Essi sono adatti allo scopo perchè ricchi di sostanze nutritive necessarie alla crescita delle colture agricole. (download PDF)
Uno spandimento di questi fanghi senza opportune regole, però, potrebbe provocare gravi danni ambientali, con inquinamento di suoli, falde acquifere e avvelenamento delle colture destinate al consumo umano o del bestiame.
Il presente documento, quindi, ha lo scopo di fornire indicazioni puntuali sull'utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura, al fine di prevenire possibili contaminazioni del suolo, delle acque superficiali, delle acque profonde e di limitare effetti dannosi alla vegetazione, agli animali e all’uomo.
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PROPOSTA DI LEGGE
Norme per l’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura
di Roberto M. Cenci
Finalità
Il presente documento ha lo scopo di fornire indicazioni puntuali per quanto riguarda l’utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura, al fine di prevenire eventuali contaminazioni del suolo stesso, contaminazioni delle acque superficiali e delle acque profonde. Inoltre ha lo scopo di prevenire e limitare effetti dannosi alla vegetazione, agli animali e all’uomo.
Definizioni
Per fanghi di depurazione si intendono i residui provenienti dai processi di depurazione delle acque reflue di insediamenti civili e dal trattamento delle acque reflue urbane.
Tipologia dei fanghi soggetti a spandimento
E’ vietato l’utilizzo in agricoltura di fanghi tal quali prodotti da vasche biologiche, vasche tipo IMHOFF adibite al trattamento delle acque reflue domestiche. E’ vietato lo spargimento dei fanghi derivanti dalle operazioni di svuotamento e pulizia dei pozzi neri. E’ vietato l’utilizzo in agricoltura di fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue industriali.
Condizioni per l’utilizzo dei fanghi in agricoltura
I fanghi di depurazione provenienti dalle acque reflue di insediamenti civili e dal trattamento delle acque reflue urbane, possono essere processati mediante uno dei seguenti trattamenti:
1) Stabilizzazione aerobica termofila con temperatura superiore a 50°C, per un periodo di almeno 20 giorni;
2) Digestione anaerobica con temperatura superiore a 50°C, per un periodo di almeno 20 giorni;
3) Trattamento con calce (CaO) e successivo trattamento con acido
solforico (H2SO4), per ottenere i “gessi di defecazione”.
Sono ammessi ulteriori processi di trattamento, ad esempio quelli finalizzati
all’igienizzazione del fango, mediante essiccamento a temperatura superiore a 80°C.
Il fango destinato all’utilizzo in agricoltura, dopo aver subito i trattamenti sopra elencati, potrà essere considerato come “fango stabilizzato”, ossia un fango che ha perso le originali caratteristiche di putrescibilità, attraverso trattamenti di digestione aerobica o anaerobica, o da altri sistemi equivalenti, che abbiano permesso l’abbattimento di sostanze sospese volatili, oppure che abbia subito un periodo di stoccaggio all’aria superiore a 30 giorni.
L’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura deve rispettare le seguenti prescrizioni:
1) Le caratteristiche di qualità devono rispettare i valori limite di
concentrazione riportati in tabella 1.
2) Siano rispettate le quantità massime di fanghi per unità e tipologia di suolo nel tempo. I valori di quantità dei fanghi di depurazione ammendati ai
suoli sono riportati in tabella 2 e sono soggetti alle caratteristiche chimico-
fisiche dei suoli medesimi come il pH e la Capacità di Scambio Cationico
(CSC).
3) I fanghi non possono essere ammendati in terreni avente pH inferiore a 5 unità e con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100 g.
4) L’impiego dei fanghi è consentito nei suoli avente una dotazione
naturale di sostanza organica non superiore al 5%.
5) L’utilizzo dei fanghi di depurazione è consentito nei terreni che abbiano una distanza minima pari a 500 metri dal perimetro dei centri abitati, sono escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi per i quali il limite di spandimento si riduce a 50 metri.
6) I fanghi possono essere ammendati ai suoli rispettando una distanza minima di 15 metri dai corsi d’acqua superficiali, dai laghi, da bacini artificiali e dalle zone umide.
7) E’ vietato lo spandimento dei fanghi nei periodi di pioggia e nel giorno immediatamente successivo.
8) I fanghi di depurazione non possono essere ammendati nei periodi
autunno-inverno e più precisamente dal 15 novembre fino a fine febbraio; tale divieto può essere derogato dalla Provincia in relazione alla presenza di
particolari caratteristiche agro-pedologiche dei suoli e in relazione a condizioni
atmosferiche favorevoli.
9) E’ consentito applicare fanghi sui terreni per un periodo massimo continuo di tre anni, dopo tale periodo i terreni non potranno essere oggetto di distribuzione dei fanghi di depurazione per almeno due anni.
Raccolta dei fanghi e trasporto
La raccolta dei fanghi di depurazione presso gli impianti deve avvenire utilizzando mezzi meccanici adeguati e nel rispetto delle condizioni igieniche per gli addetti e per l’ambiente. Durante il trasporto si devono evitare dispersioni del materiale. I mezzi utilizzati per il trasporto dei fanghi non possono essere utilizzati per il trasporto di prodotti destinati all’alimentazione animale o umana.
Tabella 1. Concentrazione massima di macroelementi, elementi inorganici, composti organici e microbiologici nei fanghi
Parametri
pH Intervallo tra 5,5 e 11
Metalli pesanti
Arsenico 15 mg/kg ss
Cadmio 5 mg/kg ss
Cromo totale 100 mg/kg ss
Mercurio 5 mg/kg ss
Nichel 150 mg/kg ss
Piombo 250 mg/kg ss
Rame 800 mg/kg ss
Zinco 1500 mg/kg ss
Macro elementi
Carbonio totale ˃ 20 % ss
Azoto totale ˃ 1,5 % ss
Fosforo totale ˃ 0,4 % ss
Composti organici
IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici) Sommatoria ˂ 5 mg/kg ss
Acenaftene Fenantrene
Fluorene Fluorantene
Pirene Benzo(b)fluorantene
Benzo(j)fluorantene Benzo(k)fluorantene
Benzo(a)pirene Benzo(ghi)perilene
Indeno(1,2,3-c,d)pirene Dibenzo(a,h)antracene
Benzo(a)antracene Crisene
Benzo(e)pirene
PCB (PoliCloroBifenili) Sommatoria ˂ 0,6 mg/kg ss
PCB 77;81;105;114;118;123; 126;156;157;167;169;189;28;52;95;99;101;
128;138;146;149;151;153;170;177; 180;183;187;110
AOX (Alogenuri Organici Adsorbibili) Sommatoria 200 mg/kg ss
Lindano, Endosulfan, Clorobenzene Tricloroetilene, Tetracloroetilene
DEHP (Bis(2-etilesil) ftalato) ˂ 50 mg/kg ss
NONILFENOLI Sommatoria 20 mg/kg ss
Nonilfenolo, Nonilfenolo monoetossilato, Nonilfenolo dietossilato
Idrocarburi (C10-C40) 4000 mg/kg ss
Diossine e Furani PCDD+PCDF
come I-TE Sommatoria 10 ng/kg ss
Parametri biologici
Salmonelle ˂ 100 MPN/g ss
Coliformi fecali ˂10000 MPN/g ss
Parametri biologici Test di tossicità (UNI 10780-96) diluizione al 30%
Lactuca sativa ˃ 60% di germinazione
Le concentrazioni di tutti i parametri analizzati nei fanghi e riportati in tabella 1 devono essere tassativamente espresse in sostanza secca (ss).
Per quanto riguarda le metodiche analitiche, si suggerisce di seguire quanto riportato
nell’allegato A.
Stoccaggio e condizionamento dei fanghi
I sistemi di stoccaggio dei fanghi sono in relazione allo stato fisico dei fanghi stessi, i depositi devono essere effettuati in contenitori, vasche o bacini impermeabili fatti in modo da facilitare il caricamento dei mezzi di trasporto e nello stesso tempo prevedendo accorgimenti per evitare danni all’ambiente in particolare al possibile inquinamento delle acque e del suolo. I sistemi di stoccaggio devono essere dotati di copertura per proteggere i fanghi dalle precipitazioni atmosferiche. Il periodo massimo di permanenza dei fanghi nell’impianto di stoccaggio non può superare l’anno.
Notifiche relative alle operazioni di spandimento dei fanghi
Un periodo di almeno due settimane prima delle operazioni di spandimento dei fanghi, l’utilizzatore è tenuto a notificare alla Provincia, al Comune e all’ARPA territoriale la quantità in tonnellate che si intende utilizzare in relazione alle caratteristiche chimico-fisiche del suolo (tabella 2), il luogo esatto dove verranno sparsi i fanghi e la vastità dell’area, il tipo di trattamento subito dai fanghi, i dati analitici riportati in tabella 1 relativi al lotto di fanghi utilizzato, le modalità di spandimento e il nome della ditta che eseguirà le operazioni. Le operazioni di spandimento dei fanghi di depurazione e successiva aratura, se in superficie, dovranno essere effettuate nella medesima giornata. I fanghi di depurazione, iniettati alla profondità di circa 10 centimetri dal piano di coltura, non necessitano di aratura immediata.
Quantità massime di fanghi utilizzabili
In relazione alle caratteristiche chimico-fisiche dei suoli si potranno ammendare differenti quantità di fanghi di depurazione, i valori di pH e Capacità di Scambio Cationico (CSC) sono determinanti per una corretta gestione del suolo. Le quantità massime di fanghi ammesse per anno sono riportate in tabella 2.
Tabella 2. Quantità di fanghi di depurazione ammendati in relazione ai valori di acidità e Capacità di Scambio Cationico dei suoli.
Capacità di Scambio Cationico Valore di pH Quantità annuale
per ettaro (t di ss)
CSC superiore a 15 meq/100 g pH compreso tra 6-7,5 5 t
CSC superiore a 15 meq/100 g pH compreso tra 5-6 3,7 t
CSC superiore a 15 meq/100 g pH superiore a 7,5 7,5 t
CSC uguale o inferiore a 15 meq/100 g pH compreso tra 6-7 3,7 t
CSC uguale o inferiore a 15 meq/100 g pH compreso tra 5-6 2,5 t
CSC uguale o inferiore a 15 meq/100 g pH superiore a 7,5 5 t
Laboratori pubblici e privati
Per quanto riguarda l’analisi dei fanghi di depurazione e dei suoli, sono ammessi unicamente certificazioni analitiche e rapporti di laboratorio prodotti da laboratori pubblici e da laboratori privati certificati. Per quanto riguarda i laboratori pubblici si indicano i laboratori dei dipartimenti tecnici ARPA, i laboratori delle università, delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato, i laboratori degli Istituti di ricerca statali, regionali del settore zootecnico e agroalimentare. Per quanto riguarda i laboratori privati, si intende esclusivamente quelli accreditati dal SINAL (Sistema Nazionale per l’Accreditamento di Laboratori).
Caratterizzazione analitica dei fanghi e registrazione dei dati
Le modalità di campionamento dei fanghi devono essere eseguite in modo tale da rappresentare l’intero lotto preso in esame, un minimo di 15 sottocampioni vanno raccolti per ogni lotto. I sotto campioni raccolti nelle differenti parti del lotto saranno omogeneizzati in loco per formare un unico campione composito omogeneo che verrà successivamente analizzato. Il produttore di fanghi per l’utilizzo in agricoltura è tenuto ad analizzare tutti i parametri elencati nella tabella
1, i valori di concentrazione analizzati devono essere espressi come massa secca (concentrazione elemento o composto/kg massa secca come residuo a 105 °C), la frequenza del campionamento dei fanghi di depurazione e delle analisi è la seguente:
1) Ogni 3 mesi per impianti di potenzialità superiore a 100.000 Abitanti
Equivalenti (AE)
2) Ogni 6 mesi per impianti avente potenzialità inferiore a 100.000 AE
3) Ogni anno per impianti avente potenzialità inferiore a 5.000 AE.
Il titolare dell’impianto è tenuto a trasmettere tali dati alla Provincia e all’ARPA
territoriale.
L’utilizzatore dei fanghi è tenuto ad istituire un Registro di Utilizzazione con
pagine numerate progressivamente e timbrate dalla Provincia sul quale dovranno essere riportati i seguenti dati:
1) I risultati analitici dei suoli dove sono stati ammendati i fanghi
2) I quantitativi di fanghi ricevuti e la tipologia di trattamento
3) I quantitativi di fanghi utilizzati
4) La caratterizzazione analitica dei fanghi
5) Le date di utilizzazione per ciascun appezzamento
6) Il nominativo del produttore e del trasportatore o la ragione sociale.
Controlli
Le Provincie per le attività di controllo si avvalgono della collaborazione delle sezioni provinciali di ARPA. Le Provincie in accordo con ARPA definiscono il programma annuale di controllo e vigilanza. Detti programmi oltre alle fasi di vigilanza connesse alle fasi di spandimento dei fanghi prevedono attività di campionamento e successive analisi dei suoli, dei suoli ammendati ai fanghi e dei fanghi medesimi prima dello spandimento. Le analisi che ARPA provvederà ad eseguire sono riportate nella tabella 1.
Concentrazione nei suoli per la ricezione dei fanghi di depurazione
Il D.L. n. 99 dell’anno 1992 pone l’attenzione ai valori massimi di concentrazione di metalli pesanti nei suoli destinati allo spandimento dei fanghi di depurazione. I valori sono riportati in tabella 3.
Tabella 3. Concentrazioni massime di metalli pesanti per suoli destinati all’utilizzo di fanghi di depurazione
Metalli pesanti Concentrazione (mg/kg ss)
Cadmio 1,5
Mercurio 1
Nichel 75
Piombo 100
Rame 100
Zinco 300
Attività con produzione di fanghi di depurazione potenzialmente idonei all’utilizzo in agricoltura
I fanghi di depurazione provenienti dal trattamento di acque di scarico derivanti dalla lavorazione di attività produttive in elenco possono essere utilizzati in agricoltura se rispettano, dopo analisi, i valori di concentrazione riportati in tabella 1.
L’elenco delle attività è il seguente:
Trattamento e preparazione di carni, pesci, molluschi e altri alimenti di origine animale. Trattamento e preparazione di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, thè, tabacco, conserve alimentari, produzione di lieviti e della melassa, raffinazione dello zucchero. Industria lattiero-casearia, dolciaria e panificazione, produzione di bevande alcoliche e analcoliche. Produzione e lavorazione della polpa, carta e cartone. Depurazione biologica degli effluenti di allevamento zootecnico.
Sono escluse tutte le altre attività industriali, i relativi fanghi di depurazione non possono essere utilizzati in agricoltura.
Campionamento dei suoli
Per impostare una corretta raccolta di campioni di suolo occorre che i campionamenti vengano effettuati da personale accreditato. Esperti di ARPA e/o Provincia dovrebbero essere presenti durante le fasi di campionamento. I campioni di suolo devono essere raccolti in doppio, uno per le analisi e il secondo per ARPA che conserverà per eventuali verifiche o contestazioni. I campioni di suolo composito omogenei devono essere accompagnati da un verbale con la descrizione dettagliata del campionamento riportando le coordinate geografiche dei sotto campioni. Per ogni
2 ettari di suolo si devono raccogliere, in modo casuale, almeno 15 campioni che verranno omogeneizzati in campo per formare un solo campione composito omogeneo, tale campione, sempre in campo, verrà diviso in due parti, uno per le
analisi e uno per ARPA. Prima di effettuare il campionamento occorre togliere eventuali residui vegetali indecomposti che si trovano in superficie. La profondità del campionamento va dal piano di coltura a 30 cm di profondità. I campioni compositi
omogenei vanno posti in sacchetti di polietilene, una quantità pari a circa 1000 grammi sarà sufficiente per le analisi. Sul sacchetto vanno scritte tutte le informazioni per la corretta identificazione del campione (nome dell’operatore, data, luogo, nome del proprietario del terreno).
Sanzioni
Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio, la gestione dei fanghi di depurazione, dalla loro formazione al loro utilizzo come ammendanti in agricoltura, è soggetta alle sanzioni previste dal D. L. n. 22 del 1997 in materia di rifiuti.
Catasto degli utilizzatori dei fanghi in agricoltura
Per garantire a livello regionale una corretta informazione sull’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura derivanti dal trattamento delle acque reflue urbane e dagli insediamenti civili, allo scopo di proteggere la qualità del suolo, le Provincie predispongono il Catasto degli utilizzatori dei fanghi di depurazione.
Tale Catasto dovrà contenere tutte le informazioni necessarie e precisamente:
i risultati analitici dei suoli dove sono stati ammendati i fanghi, i quantitativi di fanghi ammendati e la tipologia dei trattamenti, la caratterizzazione analitica dei fanghi, le date di utilizzazione per ciascun appezzamento, il nominativo del produttore e del trasportatore o la ragione sociale e le osservazioni delle ARPA provinciali inclusi eventuali dati analitici.
Allegato A: Elenco delle metodiche di analisi
Parametro Metodica Suggerita
pH EPA 9045D rev. 4 2004
Sostanza secca (residuo
secco a 105°C) DM 13 settembre 1999 – Metodo II.2; IRSA CNR Q 64 Vol 2 1984
Residuo secco a 600°C IRSA-CNR (Quaderno 64)
Metalli pesanti
Cadmio (Cd) EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174:2012 met B + UNI EN 16170:2016
Rame (Cu) EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174:2012 met B + UNI EN 16170:2016
Nichel (Ni) EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174:2012 met B + UNI EN 16170:2016
Piombo (Pb) EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174:2012 met B + UNI EN 16170:2016
Zinco (Zn) EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174:2012 met B + UNI EN 16170:2016
Cromo (Cr tot) EPA 3052 + EPA 200.7; UNI EN 16174:2012 met B + UNI EN 16170:2016
Mercurio (Hg) EPA 7473 + EPA 200.7; UNI EN 16174:2012 met B + UNI EN 16175-1:2016
Arsenico (As) EPA 3052 + EPA 200.9; UNI EN 16174:2012 met B + UNI CEN/TS 16172:2013
Parametri agronomici
Carbonio organico UNI EN 13137:2002; IRSA CNR Q 64 vol. 3 metodo 5/1988
Azoto totale UNI EN 13654-2:2001; UNI 10780:1998
Fosforo totale EPA 3052 + EPA 200.7
Potassio totale EPA 3052 + EPA 200.7
Grado di umificazione Decreto del Ministero dell’agricoltura e delle foreste del 23 gennaio 1991
Inquinamenti organici
IPA ISO 18287:2006; ISO 13859:2014
PCB EPA 3545A + EPA 8270D; EPA 1668C:2010
PCDD/F EPA 1613B 1994
Lindano EPA 3545A + EPA 8270D 2014; EPA 3550C 2007 + EPA8270D 2014
Endosulfan EPA 3545A + EPA 8270D 2014; EPA 3550C 2007 + EPA8270D 2014
Tricloroetilene EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006
Tetracloroetilene EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006
Benzene;
Monoclorobenzene;
1,2 Diclorobenzene;
1,4 Diclorobenzene;
1,2,4,5 Tetraclorobenzene;
1,2,4 Triclorobenzene;
1,3 Diclorobenzene EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006; EPA 5021A 2014 + EPA 8015 2003
Pentaclorobenzene EPA 5021A 2014 + EPA 8260C 2006
Esaclorobenzene EPA 3545A + EPA 8270D 2014; EPA 3550C 2007 + EPA 8270D 2014
Bis(2-etilesil) ftalato EPA 3550C 2007 + EPA 8270D
Nonilfenolo NON ESISTONO METODI NORMATI SPECIFICI. SI SEGNALA QUALE POSSIBILE RIFERIMENTO: NOTIZIARIO IRSA 2004_05 (ISSN:1125-2464), ISO/TS 13907:2012; ASTM D7485 - 2016
Nonilfenolo monoetossilato
Nonilfenolo dietossilato
Idrocarburi (C10-C40) UNI EN 14039
Parametri microbiologici
Salmonelle IRSA-CNR (Quaderno 64)
Coliformi fecali IRSA-CNR (Quaderno 64)